Ristrutturare casa conviene!  

 

     

14 dicembre 2023

CILA Superbonus e Testo Unico Edilizia: se l'immobile è abusivo i lavori si devono bloccare

(Fonte: www.ingenio.web.it)


La CILA-Superbonus va 'fermata' in caso di irregolarità urbanistiche pendenti sull'immobile, questo perché "gli interventi edilizi per essere lecitamente realizzati devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell'illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale".

Citando questo principio generale, il Tar Lazio nella sentenza 18386/2023 del 7 dicembre ha affermato che è legittimo il "divieto di prosecuzione di lavori su opere abusive, non potendo gli stessi essere legittimamente realizzati in pendenza di una sanatoria": questo vale, specifica il TAR, anche per la CILA-Superbonus.


 LUGLIO 2019

Tinteggiatura di immobili abusivi: la ripresa di qualsiasi attività (anche di manutenzione ordinaria) è illegale

(Fonte: www.ingenio-web.it)


La tinteggiatura (manutenzione) di una costruzione dichiarata in precedenza irregolare è attività illegittima: è questo, l'importante principio di diritto contenuto nella sentenza 29984/2019 dello scorso 9 luglio della Corte di Cassazione (Penale, Sez. III), dove si sottolinea che la ripresa di un attività edilizia su un immobile abusivo costituisce ad ogni modo attività illecita. Non conta, quindi, se a compiere queste attività è un nuovo proprietario: l'identità di chi la pone in essere non è importante, ciò che rileva è solo l'illecito.

La corte suprema evidenzia che "qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente".

Quindi, riepiloghiamo le importanti indicazioni contenute nella sentenza:

  -  nel caso di svolgimento di un attività edilizia su un immobile abusivo, realizzata da parte dei successivi titolari dello stesso estranei alla sua costruzione, si è comunque in presenza di un illecito penale;

-   nel caso di prosecuzione di attività edilizia su di un immobile abusivo, si sia in presenza in ogni caso di un attività illecita, anche indipendentemente dalla identità di chi la pone in essere, non assumendo alcun rilievo il fatto che la stessa sia stata realizzata da parte di persone diverse da quelle che avevano eretto il manufatto abusivo;

 -  in tutti i casi in cui l'oggetto di un attività anche di semplice manutenzione ordinaria sia costituito da un immobile di carattere abusivo, la stessa debba di per ciò solo essere ad ogni modo considerata illecita. Non avrebbe infatti alcun senso consentire opere, anche se di per sé lecite,che abbiano la funzione di modificare lo stato di un immobile di per sé illecito il quale nonostante la loro esecuzione non possa modificare il proprio stato.

Sentenza completa Pdf


7 GENNAIO 2019

Bonus ristrutturazioni per case e condomìni: la proroga nel DDL Bilancio 2019. Confermato l'obbligo di comunicazione all'ENEA

(Fonte: www.professionearchitetto.it)


Proroga, nella misura del 50 per cento, della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Mantenimento in vita, per un altro anno, del bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Confermato il sismabonus al 50 per cento fino al 2021, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 o all'80 per cento (75 o 85 per cento nel caso di condomìni) a seconda dell'entità del miglioramento sismico conseguito.

Nessuna modifica, infine, all'obbligo di invio all'Enea di alcune informazioni relativamente agli interventi che usufruiscono dell'incentivo alla ristrutturazione. Sono queste alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge di Bilancio 2019, giunto alla Camera.

È stato stabilito dalla legge di Bilancio 2018, e confermato anche dal disegno di legge di quest'anno, l'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcuni dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione fiscale del 50 per cento. Si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione incentivati.

A distanza di un anno, però, il sito per l'invio dei dati relativi agli interventi effettuati nel 2018 non è stato ancora messo in linea. Lo sarà «non appena si avrà il consenso da parte del Ministero dello sviluppo economico (Mise) che definirà anche le modalità operative», fa sapere l'Enea mediante una nota pubblicata sul sito acs.enea.it. Va ricordato che l'invio dei dati riguarda gli interventi ammessi al bonus per le ristrutturazioni che comportano un risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 

Per quanto riguarda i lavori che risulteranno conclusi all'apertura del sito, il termine dei 90 giorni per l'invio dei dati all'Enea decorre dall'attivazione dello stesso. Successivamente, si avranno 90 giorni di tempo, a partire dal termine dei lavori. 

Ristrutturazioni edilizie: bonus del 50 per cento per tutto il 2019

Secondo quanto prevede il Ddl di Bilancio 2019, anche per tutto il prossimo anno le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia (fino al tetto di spesa di 96mila euro per unità immobiliare) potranno godere della detrazione del 50 per cento, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. 

Prorogato di un anno anche il bonus mobili, che si applica alle spese per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Resta immutato il tetto di spesa di 10mila euro. La detrazione resta del 50 per cento, da spalmare in 10 quote annuali di uguale importo. Di tale incentivo - va ricordato - possono usufruire solo coloro che effettuano lavori ammessi al bonus per le ristrutturazioni edilizie.

Detrazione per l'acquisto di arredi: attenzione al tetto di spesa

Quanto al bonus per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, se i lavori di ristrutturazione sono iniziati e conclusi nel 2018 o se si svolgono a cavallo tra 2018 e 2019, bisogna tener conto di alcuni fattori. In particolare, nel caso nel 2018 il contribuente abbia già usufruito del bonus mobili e nel 2019 intenda acquistare altri arredi e/o elettrodomestici e detrarne la relativa spesa, dovrà fare i conti con il tetto complessivo dei 10mila euro. Tetto che va considerato «al netto delle spese sostenute nell'anno 2018, per le quali si è fruito della detrazione». In definitiva, se, ad esempio, nel 2018 si è già usufruito del bonus per l'acquisto di nuovi mobili per una spesa complessiva di 6mila euro, nel 2019 bisognerà fare i conti con un tetto di spesa pari a 4mila euro.

Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese per l'acquisto di arredi sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni del 50 per cento.

Sismabonus confermato fino al 2021

Il sismabonus resta confermato fino al 2021 nella misura del 50 per cento, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni) se - in seguito ai lavori - la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l'immobile nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella di partenza. Con un "salto" di due classi di rischio si continua a detrarre l'80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni).

Il bonus continua ad applicarsi agli immobili ubicati nelle zone considerate in classe da 1 a 3 di pericolosità sismica (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, deve fare i conti con il tetto di spesa, che resta confermato a 96mila euro per unità immobiliare. In caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il tetto dei 96mila euro va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio.


1 SETTEMBRE 2018

BONIFICO PARLANTE PER LE RISTRUTTURAZIONI: GLI ERRORI DA NON FARE

(Fonte:   www.ediltecnico.it)


La legge di stabilità 2018 ha prorogato ancora l’agevolazione fiscale “importante” sulle ristrutturazioni edilizie, che garantisce la possibilità di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria, fino a un tetto massimo di 96.000 euro.

Una condizione essenziale per non perdere il diritto alla detrazione è quella del pagamento tramite bonifico parlante. Un particolare tipo di bonifico, eseguibile sia in banca sia alle Poste, che richiede l’inserimento di dati specifici e una causale particolare. 

In caso di errore nell’esecuzione del bonifico parlante per le ristrutturazioni, infatti, l’unico modo per sanare l’errore è di ripetere l’operazione, accordandosi ovviamente con il beneficiario del pagamento per la restituzione del primo pagamento (leggi il nostro articolo su questo tema specifico). 

Bonifico parlante: quali gli errori da evitare?

Vediamo dunque quali sono gli errori da evitare nella compilazione del bonifico parlante. 

Chi effettua il bonifico deve essere chi chiede la detrazione

Fondamentale è che l’ordinante del bonifico sia poi la stessa persona che sulla propria dichiarazione dei redditi chiede la detrazione 50% sulle detrazioni. Se il signor Verdi risulta l’ordinante del pagamento con bonifico, a chiedere la detrazione non può essere la signora Rossi. 

Se i lavori di ristrutturazione rientranti nella Detrazione 50% sono eseguiti su immobili in comproprietà tra diversi soggetti, il bonifico bancario deve riportare il nome, il cognome e il codice fiscale di tutti i proprietari e non solo di colui che esegue il bonifico.

Il Codice fiscale, non scordarlo!

Sul bonifico, l’ordinante deve inserire anche il proprio codice fiscale. Dimenticarselo, potrebbe inficiare la validità del bonifico parlante per le ristrutturazioni edilizie.

Nel caso di lavori su un condominio, il codice fiscale da inserire è quello del condominio, non quello di chi materialmente esegue il pagamento allo sportello.

Nella causale va messo il riferimento normativo esatto

Eseguire un bonifico parlante per richiedere l’agevolazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, inserendo i riferimenti normativi per quella relativa alla riqualificazione energetica (o viceversa) è un errore da evitare accuratamente.

Per capire quali sono i riferimenti di legge esatti può essere utile leggere degli esempi di bonifici parlanti per le ristrutturazioni e per la detrazione 65% che abbiamo pubblicato qualche tempo fa.

Va anche aggiunto che l’Agenzia delle Entrate, dopo un primo periodo in cui non ammetteva in maniera assoluta l’errore sul riferimento normativo inserito sull’ordine di pagamento, si è via via ammorbidita. In ogni caso il Fisco ammette l’errore solo se non impedisce di comprendere chiaramente la motivazione per cui si è effettuato il pagamento.

Collegamento tra pagamento e fattura

In realtà non è un errore gravissimo, ma per prudenza è sempre meglio prevedere nella causale del bonifico parlante per ottenere l’agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni inserire anche il riferimento alla fattura che si sta saldando e che dovrà essere conservata insieme alla ricevuta di pagamento per futuri controlli.

Tutte le istruzioni per la corretta compilazione

Tutte queste informazioni e altre ancora si possono trovare nell’articolo con i punti essenziali per la corretta compilazione del bonifico bancario parlante che trovate a questo link.


23 APRILE 2018

Lavori in casa senza permesso, da oggi in vigore il primo elenco

(fonte il sole 24 ore)


E' la prima domenica «libera» per fare lavori e lavoretti: da oggi niente permessi comunali per installare pergotende, pannelli solari, controsoffitti e per svolgere molte altre opere di manutenzione ordinaria edilizia e lavori impiantistici. Entra infatti in vigore il decreto delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 con l’elenco dei primi 58 lavori liberalizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018.

Il decreto ha recepito il «glossario unico» delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. L’intervento del Mit, che dà attuazione all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 222/2016, ha lo scopo di cominciare a mettere ordine nella giungla dei regolamenti comunali e regionali che prevedono, anche per le tipologie di lavori più semplici e senza alcun impatto ambientale o urbanistico. Non era infrequente, per esempio, che per il rifacimento del bagno (impianti, sanitari e piastrelle, senza spostamenti di pareti o porte) nei Comuni venisse richieso il Cil, con una sanzione di 1000 euro in caso di mancata presentazione, o, in passato, la Dia.

Già nella tabella del 2016 risultavano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, l’eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d’arredo. Ora l’elenco si amplia notevolmente e mette a tacere le pretese di alcuni legislatori locali e di regolamenti comunali assurdamente restrittivi.

Nel concreto, ecco alcuni esempi: installazione (e opere correlate), riparazione, sostituzione o rinnovamento di cancellate e opere anti intrusione; riparazione e sostituzione di controsoffitto (anche installazione se non strutturale); riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma degli ipianti elettrico, del gas, igienico e idrico-sanitario (per quest’ultimo anche in caso di sostituzione dei sanitari, di fatto il rifacimento del bagno); installazione, riparazione, sostituzione,rinnovamento e messa a norma di servoscale e ascensori (per questi, purché non si incida sulla struttura portante); pavimentazione di aree pertinenziali comprese vasche di raccolta delle acque e locali tombati; creazione di barbecue, gazebo, pergolati (non stabilmente infissi), ripostigli per gli attrezzi, tenda e pergotenda, elemento divisorio verticale non in muratura; installazione di pompa di calore aria-aria.

Per scaricare l'elenco completo clicca qui


24 MARZO 2018

Ristrutturare casa conviene!

(agenzia delle Entrate)


L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

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